sabato 1 ottobre 2011

Cassa Integrazione Guadagni

La cassa integrazione guadagni (CIG) è un istituto previsto dalla legge, consistente in una prestazione economica (erogata dall'Inps) in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto.
L'istituto è stato introdotto nell'
ordinamento per la prima volta con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che conteneva disposizioni sulle integrazioni salariali, poi ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498.
La ratio legis è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.
Integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva; per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.
La durata massima della CIGO è di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente per un massimo di 12 mesi in 2 anni.
A carico dell'Imps, è corrisposto nella misura dell'80% della retribuzione globale di fatto.
La cassa integrazione è pagata da ogni impresa con un contributo del 4,5% (3% se occupano meno di 50 persone) e da ogni lavoratore con un contributo del 0,6% e 0,3% se assoggettato a CIGS.Non vengono integrate nel salario le festività o la malattia, mentre viene computata la maternità.
Integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali; per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta.
La ristrutturazione, riorganizzazione, o riconversione aziendale: la durata massima 2 anni consecutivi, prorogabili per due volte di 1 anno. Crisi di mercato, la durata massima 1 anno consecutivo, prorogabile di 1 ulteriore anno.
Restano esclusi apprendisti e collaboratori occasionali, o saltuari. Il
Ministro del lavoro può prorogare in via eccezionale tali termini se l'estensione del trattamento previdenziale consente concretamente ai lavoratori di trovare un nuovo posto di lavoro.
Il tetto massimo di durata complessiva invece è fissato in 3 anni nell'arco di 5 anni.
Viene detratta dall'integrazione salariale ogni attività lavorativa di ripiego svolta nel frattempo dal lavoratore, il quale deve darne comunicazione alla sede provinciale dell'Imps. La mancata comunicazione fa venir meno l'integrazione.
I lavoratori cassaintegrati decadono inoltre dal beneficio se: non partecipano a corsi di riqualificazione professionale o di aaggiornamento. non accettano offerte di lavoro migliori o simili di quella precedente. rifiutano di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato (in particolare queste attività, sono ammortizzatori sociali concessi dallo Stato, con un orario non minore di 20 ore settimanali e non maggiore di 8 giornaliere. Queste attività sono pagate per i giorni festivi e di malattia, ma non per assenze anche giustificate. Non si instaura alcun rapporto di lavoro tra lo Stato ed i lavoratori e non può durare più di sei mesi).

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